1 Der Bund fördert in Zusammenarbeit mit anderen Staaten die Koordination, Harmonisierung und Standardisierung im Bereich der Geoinformation.
2 Er ist zuständig für die Zusammenarbeit mit anderen Staaten im Bereich der Geobasisdaten des Bundesrechts.
3 Die Kantone können in ihrem Zuständigkeitsbereich direkt mit den regionalen und örtlichen Stellen des grenznahen Auslands zusammenarbeiten, insbesondere Geodaten austauschen und das Erheben, Nachführen und Verwalten von Geodaten koordinieren.
1 In collaborazione con altri Stati, la Confederazione promuove il coordinamento, l’armonizzazione e la standardizzazione nel settore della geoinformazione.
2 La Confederazione è competente per la collaborazione con altri Stati nel settore dei geodati di base di diritto federale.
3 Nell’ambito della loro sfera di competenza, i Cantoni possono collaborare direttamente con i servizi regionali e locali delle zone limitrofe estere, segnatamente scambiare geodati e coordinare il rilevamento, l’aggiornamento e la gestione di geodati.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.