Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung
Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare

510.518.1 Verordnung vom 2. Mai 1990 über den Schutz militärischer Anlagen (Anlageschutzverordnung)

510.518.1 Ordinanza del 2 maggio 1990 concernente la protezione delle opere militari

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Art. 13 Vollzug

1 Soweit keine andere Amtstelle mit dem Vollzug betraut ist, vollzieht das VBS diese Verordnung.

2 Der Chef der Armee oder die von ihm bezeichnete Fachstelle für Sicherheitsfragen erlassen die erforderlichen Sicherheitsvorschriften.

Art. 13 Esecuzione

1 A meno che un altro ufficio non sia espressamente designato, il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

2 Il capo dell'esercito o un servizio specialistico per le questioni inerenti alla sicurezza da lui designato emana le prescrizioni di sicurezza necessarie.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.