1 Verfügungen werden eingeschrieben zugestellt:
2 Den betroffenen Fachbehörden des Bundes teilt die Genehmigungsbehörde ihre Entscheide schriftlich mit.
3 Die Plangenehmigungsentscheide werden im Bundesblatt angezeigt.
1 La decisione è notificata con invio raccomandato:
2 L’autorità competente per l’approvazione dei piani comunica le sue decisioni per scritto alle autorità specializzate della Confederazione interessate.
3 Le decisioni di approvazione dei piani sono segnalate nel Foglio federale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.