Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 45 Schutz von Natur, Landschaft und Tieren
Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 45 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali

455.1 Tierschutzverordnung vom 23. April 2008 (TSchV)

455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)

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Art. 143 Tierbestandeskontrolle

1 Versuchstierhaltungen müssen eine Tierbestandeskontrolle führen, die nach Tierarten Angaben enthält über:

a.
den Zuwachs (Datum, Geburt oder Herkunft; Anzahl);
b.
den Abgang (Datum, Abnehmer oder Tod, Ursache des Todes wenn bekannt; Anzahl);
c.
die allfällige Markierung.

2 Gentechnisch veränderte Tiere sowie belastete Mutanten sind in der Tierbestandeskontrolle nach Linie oder Stamm getrennt zu erfassen.

3 Die Aufzeichnungen sind leicht verständlich zu gestalten und den Vollzugsbehörden zur Verfügung zu halten. Sie müssen während drei Jahren aufbewahrt werden.

Art. 143 Registro di controllo dell’effettivo degli animali

1 I centri di detenzione di animali da laboratorio tengono un registro di controllo dell’effettivo degli animali che deve riportare, per ogni specie, le indicazioni seguenti:

a.
l’aumento dell’effettivo (data; nascita o provenienza; numero degli animali);
b.
la diminuzione dell’effettivo (data, acquirente o decesso, causa del decesso se conosciuta, numero degli animali);
c.
l’eventuale marchiatura.

2 Gli animali geneticamente modificati e gli animali con mutazioni patologiche devono essere iscritti nel registro di controllo dell’effettivo separatamente, secondo il ceppo o la linea.

3 I verbali devono essere allestiti in modo ben comprensibile ed essere tenuti a disposizione delle autorità esecutive. Devono essere conservati per tre anni.159

159 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.