Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 44 Sprache. Kunst. Kultur
Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 44 Lingue. Arti. Cultura

443.122 Verordnung des EDI vom 21. April 2016 über die Förderung der internationalen Präsenz des Schweizer Filmschaffens und die MEDIA-Ersatz-Massnahmen (IPFiV)

443.122 Ordinanza del DFI del 21 aprile 2016 sulla promozione della presenza internazionale della cinematografia svizzera e sulle misure compensative MEDIA (OPICin)

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Art. 47 Förderungskriterien und ihre Gewichtung

1 Filme werden nach Massgabe ihrer Herstellungskosten in folgende Kategorien eingeteilt:

a.
Herstellungskosten weniger als 3 Millionen Franken: kleine Filme;
b.
Herstellungskosten ab 3 Millionen Franken: mittlere Filme.

2 Die Gewichtung der Kriterien und die Berechnung der Punkte werden pro Film und Kategorie gemäss folgender Tabelle vorgenommen:

Kriterien

Punkte

Pro Verleih oder pro MEDIA-Land

1

Schweizer Verleihfirma, die im Vorjahr in der erfolgsabhängigen
Verleihförderung nach dieser Verordnung Guthaben erzielt hat

1

Film, der aus einem MEDIA-Land stammt, aber nicht aus Deutschland,
Frankreich, Grossbritannien, Italien oder Spanien

2

3 Förderbar ist der Verleih von Filmen, die 8 Punkte erreichen.

4 Gefördert wird der Verleih der Filme, die in den Kategorien nach Absatz 1 jeweils die meisten Punkte erzielen. Dabei wird in beiden Kategorien in erster Linie der Verleih des Kinder- oder Jugendfilms gefördert, der die höchste Punktzahl erzielt. Die Priorität für Kinder- und Jugendfilme findet auf Animationsfilme keine Anwendung.

65 Fassung gemäss Ziff. I der V des EDI vom 18. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5985).

Art. 47 Criteri di promozione e loro ponderazione

1 I film sono suddivisi nelle categorie seguenti in base alle loro spese di realizzazione:

a.
spese di realizzazione inferiori a 3 milioni di franchi: film piccoli;
b.
spese di realizzazione pari o superiori a 3 milioni di franchi: film medi.

2 La ponderazione dei criteri e i punti per film e categoria sono calcolati in base alla tabella seguente:

Criteri

Punti

Per ogni distribuzione o per ogni Paese MEDIA

1

Società di distribuzione svizzera che l’anno precedente ha ricevuto accrediti della promozione alla distribuzione legata al successo secondo la presente ordinanza

1

Film proveniente da un Paese partecipante a MEDIA, esclusi la Germania,
la Francia, la Gran Bretagna, l’Italia e la Spagna

2

3 Può beneficiare di un sostegno la distribuzione di film che raggiungono otto punti.

4 È sostenuta la distribuzione dei film che nelle categorie di cui al capoverso 1 raggiungono il punteggio più elevato. In entrambe le categorie è sostenuta primariamente la distribuzione di film per bambini e giovani che raggiungono il punteggio più elevato. La priorità attribuita ai film per bambini e giovani non si applica ai film d’animazione.

63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5985).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.