Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 44 Sprache. Kunst. Kultur
Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 44 Lingue. Arti. Cultura

443.1 Bundesgesetz vom 14. Dezember 2001 über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz, FiG)

443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin)

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Art. 17 Grundsatz

1 Verleih- und Vorführunternehmen haben in ihrer Tätigkeit zur Angebotsvielfalt beizutragen durch:

a.
ihre Geschäftspolitik;
b.
von der Branche vereinbarte Massnahmen.

2 Zu den Massnahmen gehören Vereinbarungen, in denen sich Verleih- und Vorführunternehmen respektive deren Verbände verpflichten, die Programmation einer Kinoregion soweit als möglich vielfältig zu gestalten und auf Qualität auszurichten.

3 Vor dem Abschluss einer Branchenvereinbarung geben die beteiligten Verbände in Bezug auf die vorgesehenen Massnahmen zur Förderung der Angebots- und Sprachenvielfalt dem EDI Gelegenheit zur Stellungnahme.

Art. 17 Principio

1 Le imprese di distribuzione e di proiezione sono tenute a dare il proprio contributo alla pluralità dell’offerta nell’ambito della loro attività per mezzo:

a.
della loro politica aziendale;
b.
dei provvedimenti del settore.

2 Tra i provvedimenti concertati dal settore figurano segnatamente gli accordi con i quali le imprese di distribuzione e di proiezione, rispettivamente le loro associazioni, si impegnano a strutturare la programmazione in una determinata regione, curando per quanto possibile la pluralità e la qualità dell’offerta cinematografica.

3 Prima di concordare un provvedimento volto a migliorare la pluralità dell’offerta o il pluralismo linguistico le associazioni coinvolte danno al DFI la possibilità di esprimere un parere.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.