Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule
Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola

415.11 Verordnung vom 12. Oktober 2016 über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport (IBSV)

415.11 Ordinanza del 12 ottobre 2016 sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo)

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Art. 28 Aufbewahrungsdauer

Die Daten nach Artikel 25 werden während fünf Jahren nach deren Erfassung in den Informationssystemen für Gebäude und Anlagen aufbewahrt.

Art. 28 Durata del periodo di conservazione

I dati di cui all’articolo 25 sono conservati nei sistemi d’informazione per gli edifici e gli impianti per cinque anni a decorrere dalla loro raccolta.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.