Die Forschungsanstalten können im Rahmen ihrer Möglichkeiten wissenschaftliche und technische Dienstleistungen erbringen.
Nel limite delle loro possibilità, gli istituti di ricerca possono fornire prestazioni di natura scientifica e tecnica.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.