Verfügungen aufgrund dieser Disziplinarverordnung können innert 30 Tagen nach Empfang bei der ETH-Beschwerdekommission angefochten werden.
Contro le decisioni prese in base alla presente ordinanza può essere interposto ricorso presso la Commissione di ricorso dei PF entro 30 giorni dalla loro notifica.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.