Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule
Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola

412.101.222.31 Verordnung des SBFI vom 27. April 2018 über die berufliche Grundbildung Chemie- und Pharmapraktikerin/Chemie- und Pharmapraktiker mit eidgenössischem Berufsattest (EBA)

412.101.222.31 Ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2018 sulla formazione professionale di base Addetta di chimica e chimica farmaceutica/Addetto di chimica e chimica farmaceutica (CFP)

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Art. 4 Handlungskompetenzen

Die Ausbildung umfasst in den folgenden Handlungskompetenzbereichen die nachstehenden Handlungskompetenzen:

a.
Vor- und Nachbereiten von Prozessstoffen:
1.
Prozessstoffe für den Produktionsprozess identifizieren und bemustern,
2.
Prozessstoffe innerhalb des Betriebs transportieren und einlagern,
3.
Prozessstoffe aus Gebinden und Behältern entnehmen und bereitstellen,
4.
Prozessstoffe und im Prozess anfallende Abfälle rückführen oder entsorgen;
b.
Vor- und Nachbereiten von Arbeitsbereichen, Energieträgern, Apparaten und Anlagen:
1.
Arbeitsbereiche, Apparate und Anlagen für den Produktionsprozess vorbereiten und einrichten,
2.
Medien und Energieträger für Produktionsprozesse vorbereiten und einsetzen,
3.
Arbeitsbereiche, Apparate und Anlagen unterhalten und auf ihre Funktionalität prüfen;
c.
Durchführen von Produktionsprozessen:
1.
Prozessstoffe in Apparate und Anlagen eintragen,
2.
Prozessstoffe in Apparaten und Anlagen verarbeiten,
3.
Prozessparameter während der Verarbeitung erfassen und dokumentieren,
4.
Muster aus dem laufenden Produktionsprozess entnehmen und weiterverarbeiten,
5.
Prozessstoffe nach Abschluss des Prozesses aus Apparaten und Anlagen entnehmen;
d.
Reinigen von Anlagen, Apparaten und Arbeitsbereichen:
1.
Apparate, Anlagen und Kleinteile reinigen,
2.
Räume und Arbeitsbereiche reinigen,
3.
Anlagen, Apparate, Kleinteile und Arbeitsbereiche nach der Reinigung auf ihre Funktionalität prüfen.

Art. 4 Competenze operative

La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

a.
preparazione e gestione delle sostanze di processo:
1.
individuare e campionare le sostanze del processo di produzione,
2.
trasportare e immagazzinare le sostanze di processo all’interno dello stabilimento,
3.
prelevare le sostanze di processo da fusti, taniche e altri recipienti e prepararle all’uso,
4.
recuperare o smaltire le sostanze di processo e le eventuali scorie del processo;
b.
predisposizione e gestione degli ambienti di lavoro, dei vettori energetici, degli apparecchi e degli impianti:
1.
predisporre e mettere a punto gli ambienti di lavoro, gli apparecchi e gli impianti per il processo di produzione,
2.
predisporre e impiegare le sostanze e i vettori energetici per i processi di produzione,
3.
mantenere in buono stato gli ambienti di lavoro, gli apparecchi e gli impianti e verificarne la funzionalità;
c.
svolgimento dei processi di produzione:
1.
immettere le sostanze di processo negli apparecchi e negli impianti,
2.
lavorare le sostanze di processo negli apparecchi e negli impianti,
3.
rilevare e documentare i parametri di processo durante la lavorazione,
4.
prelevare campioni dal processo di produzione in corso e sottoporli a ulteriori lavorazioni,
5.
rimuovere le sostanze di processo dagli apparecchi e dagli impianti al termine del processo;
d.
pulizia degli impianti, degli apparecchi e degli ambienti di lavoro:
1.
pulire gli apparecchi, gli impianti e i piccoli componenti,
2.
pulire i locali e gli ambienti di lavoro,
3.
verificare la funzionalità degli impianti, degli apparecchi, dei piccoli componenti e degli ambienti di lavoro dopo la pulizia.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.