Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule
Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola

412.101.221.94 Verordnung des SBFI vom 20. Dezember 2022 über die berufliche Grundbildung Netzelektrikerin/Netzelektriker mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)

412.101.221.94 Ordinanza della SEFRI del 20 dicembre 2022 sulla formazione professionale di base Elettricista per reti di distribuzione con attestato federale di capacità (AFC)

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Art. 22

1 Wer ein Qualifikationsverfahren erfolgreich durchlaufen hat, erhält das eidgenössische Fähigkeitszeugnis.

2 Das Fähigkeitszeugnis berechtigt, den gesetzlich geschützten Titel «Netzelektrikerin EFZ» oder «Netzelektriker EFZ» zu führen.

3 Ist das Fähigkeitszeugnis mittels Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung erworben worden, so werden im Notenausweis aufgeführt:

a.
die Gesamtnote;
b.
die Noten jedes Qualifikationsbereichs der Abschlussprüfung sowie, unter dem Vorbehalt von Artikel 21 Absatz 1, die Erfahrungsnote.

Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli elettricisti per reti di distribuzione AFC

1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli elettricisti per reti di distribuzione AFC è composta:

a.
da due a cinque rappresentanti dell’Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES);
b.
da uno a due rappresentanti dell’Associazione imprese di costruzione Linee aeree e Cavi (AILC);
c.
da uno a due rappresentanti della Schweizer Netzinfrastrukturverband für Kommunikation, Energie, Transport und ICT (SNiv);
d.
da uno a due rappresentanti dell’Unione dei trasporti pubblici (UTP);
e.
da uno a due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
f.
da almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

a.
si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;

b. le regioni linguistiche sono equamente rappresentate;

c.
sono rappresentati tutti gli orientamenti.

3 La Commissione si autocostituisce.

4 Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

a.
verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
b.
se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
c.
se osserva sviluppi che richiedono un adeguamento del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
d.
esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.