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412.101.221.89 Verordnung des SBFI vom 5. November 2012 über die berufliche Grundbildung Anlagen- und Apparatebauerin/Anlagen- und Apparatebauer mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)

412.101.221.89 Ordinanza della SEFRI del 5 novembre 2012 sulla formazione professionale di base Costruttrice d'impianti e apparecchi/Costruttore d'impianti e apparecchi con attestato federale di capacità (AFC)

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Art. 16 Zulassung

1 Zu den Qualifikationsverfahren wird zugelassen, wer die berufliche Grundbildung erworben hat:

a.
nach den Bestimmungen dieser Verordnung;
b.
in einer vom Kanton dafür anerkannten Bildungsinstitution; oder
c.
ausserhalb eines geregelten Bildungsganges und:
1.
die nach Artikel 32 BBV erforderliche Erfahrung erworben hat,
2.
von dieser beruflichen Erfahrung mindestens 3 Jahre im Bereich der Anlagen- und Apparatebauerin und des Anlagen- und Apparatebauer EFZ erworben hat,
3.
glaubhaft macht, den Anforderungen des jeweiligen Qualifikationsverfahrens gewachsen zu sein.

Art. 16 Ammissione

1 È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

a.
secondo le disposizioni della presente ordinanza;
b.
in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
c.
al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
1.
ha maturato l’esperienza di cui all’articolo 32 OFPr;
2.
di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo del costruttore d’impianti e apparecchi AFC; e
3.
rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale (art. 18).

2 Quale ulteriore presupposto per l’ammissione il candidato deve possedere un attestato di formazione per la guida di carriponte e carrelli elevatori con meccanismo di sollevamento del carico, purché tale attestato di formazione sia necessario per la formazione approfondita esaminata.

3 Qualora sia necessario un attestato ai sensi del capoverso 2, l’azienda di tirocinio provvede affinché la persona in formazione consegua tale attestato durante la formazione approfondita.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.