Alle Flüchtlingshelferinnen und ‑helfer im Sinne der Artikel 1 und 2 sind vollständig rehabilitiert.
Tutte le persone che hanno aiutato i profughi ai sensi degli articoli 1 e 2 sono pienamente riabilitate.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.