1 Abhängig vom Bearbeitungszweck können die auf den Auswertungsplattformen bearbeiteten Daten mit allen Systemen des polizeilichen Informationssystem-Verbundes nach Artikel 9 BPI abgeglichen und an die Systeme der Verfahrensleitung mittels Datenträger oder via elektronische Schnittstelle weitergegeben werden.
2 Die auf den Plattformen nach Artikel 10 BPI bearbeiteten Daten dürfen erst weitergegeben werden, wenn ein Auftrag der Verfahrensleitung vorliegt.
1 In base allo scopo del trattamento, i dati trattati nelle piattaforme di valutazione possono essere confrontati con tutti i sistemi della rete di sistemi d’informazione di polizia di cui all’articolo 9 LSIP e comunicati ai sistemi di chi dirige il procedimento mediante un supporto di dati o un’interfaccia elettronica.
2 I dati trattati nelle piattaforme in virtù dell’articolo 10 LSIP possono essere comunicati soltanto su incarico di chi dirige il procedimento.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.