(Art. 62 Abs. 1 StReG)
1 VOSTRA meldet der registerführenden Stelle täglich die neu in VOSTRA eingetragenen schweizerischen Grundurteile und hängigen Strafverfahren, sofern die betroffenen Ausländerinnen oder Ausländer mit einem Schweizer Wohnsitz in VOSTRA eingetragen sind.
2 Die Meldung erscheint in VOSTRA am gleichen Ort wie die Systemmeldungen nach Artikel 25.
3 Die Meldung erfolgt im PDF-Format und enthält die folgenden Daten:
4 Die registerführende Stelle leitet die Meldung umgehend manuell an die kantonale Ausländerbehörde des Wohnsitzkantons weiter.
(art. 62 cpv. 1 LCaGi)
1 VOSTRA comunica quotidianamente al Servizio del casellario giudiziale le nuove sentenze originarie e i nuovi procedimenti penali pendenti svizzeri iscritti in VOSTRA, se gli stranieri interessati sono iscritti in VOSTRA con un domicilio in Svizzera.
2 La comunicazione figura in VOSTRA insieme agli avvisi di sistema di cui all’articolo 25.
3 La comunicazione è in formato PDF e contiene i seguenti dati:
4 Il Servizio del casellario giudiziale trasmette senza indugio manualmente la comunicazione all’autorità cantonale degli stranieri del Cantone di domicilio.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.