1 Der Sonderprivatauszug vermittelt Zugang zu folgenden Daten:
2 Der Bundesrat regelt, in welche automatisch generierten Systemdaten (Art. 23) Einblick gewährt wird.
3 Ein Grundurteil nach Absatz 1 und die damit verknüpften Einträge erscheinen so lange im Sonderprivatauszug, als ein Verbot nach Absatz 1 Buchstabe b oder c wirksam ist, das sich auf dieses Grundurteil bezieht.
1 L’estratto specifico per privati consente di consultare i dati seguenti:
2 Il Consiglio federale stabilisce quali dati di sistema generati automaticamente (art. 23) possono essere consultati.
3 Una sentenza originaria secondo il capoverso 1 e le iscrizioni inerenti alla stessa figurano nell’estratto specifico per privati fintanto che hanno effetto un divieto o un’interdizione secondo il capoverso 1 lettera b o c connessi con tale sentenza originaria.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.