Landesrecht 3 Strafrecht - Strafrechtspflege - Strafvollzug 32 Militärstrafrecht
Diritto nazionale 3 Diritto penale - Procedura penale - Esecuzione 32 Diritto penale militare

321.0 Militärstrafgesetz vom 13. Juni 1927 (MStG)

321.0 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 205

1 Der Kommandant orientiert die Truppe in der Regel über den Abschluss eines Disziplinarstrafverfahrens innerhalb seiner Formation. Er darf Fehlbare nicht vortreten lassen.

2 Jeder Kommandant führt eine Strafkontrolle über die seiner Disziplinarstrafgewalt unmittelbar unterstehenden Personen. Die Strafkontrolle wird von seinem Vorgesetzten regelmässig überprüft.

3 Nach Ablauf von fünf Jahren sind Strafen auf jeden Fall aus der Strafkontrolle zu löschen und die entsprechenden Unterlagen zu vernichten.

4 Jede Person hat das Recht, in die sie betreffenden Einträge in der Strafkontrolle Einsicht zu nehmen.

5 Einträge in der Strafkontrolle dürfen nur bekannt gegeben werden:

a.
den militärischen Vorgesetzten des Bestraften;
b.
den Militärbehörden und den Organen der militärischen oder zivilen Strafjustiz, auf schriftliches und begründetes Gesuch hin.

6 Disziplinarstrafen aus Dienstleistungen ausserhalb der Einteilungsformation sind unverzüglich dem Einheitskommandanten zu melden. Bei einem Wechsel der Einteilungsformation ist dem neuen Kommandanten ein Auszug aus der Strafkontrolle zu übermitteln.

7 Disziplinarstrafen gegenüber Offizieren sind der unmittelbar vorgesetzten Kommandostelle des strafenden Kommandanten zu melden.

Art. 205

1 Di regola il comandante informa la truppa sulla chiusura di un procedimento disciplinare nella sua formazione. Non gli è consentito di fare chiamare i colpevoli davanti alla truppa.

2 Ogni comandante tiene un registro delle punizioni per tutte le persone sottoposte direttamente al suo potere disciplinare. Il registro è controllato regolarmente dal suo superiore.

3 Trascorsi cinque anni, le pene devono in ogni caso essere cancellate dal registro delle punizioni e i pertinenti documenti devono essere distrutti.

4 Ognuno ha il diritto di esaminare le iscrizioni che lo concernono contenute nel registro delle punizioni.

5 Le iscrizioni contenute nel registro delle punizioni possono essere comunicate unicamente:

a.
ai superiori militari della persona punita;
b.
su richiesta scritta e motivata, alle autorità militari e agli organi della giustizia penale militare o civile.

6 Le punizioni disciplinari relative al servizio prestato al di fuori della formazione d’incorporazione devono essere comunicate senza indugio al comandante di tale unità. In caso di cambiamento della formazione d’incorporazione, un estratto del registro delle punizioni deve essere trasmesso al nuovo comandante.

7 Le pene disciplinari inflitte a ufficiali devono essere comunicate all’organo di comando direttamente superiore del comandante che le ha inflitte.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.