2 Anstelle des Wohn- oder Aufenthaltsorts ist die Zeugenschutzstelle zu benennen.
3 In Strafverfahren richtet sich die Verweigerung von Aussagen nach den Bestimmungen der StPO6, in Militärstrafverfahren nach den Bestimmungen des Militärstrafprozesses vom 23. März 19797.
1 Nell’ambito di procedimenti giudiziari e amministrativi federali, cantonali o comunali, una persona da proteggere, di cui non si conosce la nuova identità o il luogo di domicilio o di dimora, è autorizzata a rifiutarsi di fornire informazioni che consentono di risalire alla sua nuova identità e al luogo di domicilio o di dimora.
2 In vece del luogo di domicilio o di dimora va indicato il Servizio di protezione dei testimoni.
3 Nei procedimenti penali il diritto di non deporre è retto dalle disposizioni del CPP6, nei procedimenti penali militari dalle disposizioni della Procedura penale militare del 23 marzo 19797.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.