1 Die Staatsanwaltschaft teilt der beschuldigten Person spätestens mit Abschluss des Vorverfahrens mit, dass gegen sie verdeckt ermittelt worden ist.
2 Die Mitteilung kann mit Zustimmung des Zwangsmassnahmengerichts aufgeschoben oder unterlassen werden, wenn:
3 Personen, gegen die verdeckt ermittelt wurde, können Beschwerde nach den Artikeln 393–397 führen. Die Beschwerdefrist beginnt mit Erhalt der Mitteilung zu laufen.
1 Al più tardi alla chiusura della procedura preliminare il pubblico ministero comunica all’imputato che nei suoi confronti è stata svolta un’inchiesta mascherata.
2 Con il consenso del giudice dei provvedimenti coercitivi tale comunicazione può essere differita o tralasciata se:
3 Le persone nei confronti delle quali è stata svolta un’inchiesta mascherata possono interporre reclamo conformemente agli articoli 393–397. Il termine di reclamo decorre dalla ricezione della comunicazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.