Die Kantone errichten bis spätestens zehn Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes die notwendigen Einrichtungen für den Vollzug der Unterbringung (Art. 15) und des Freiheitsentzugs (Art. 27).
I Cantoni creano al più tardi dopo dieci anni dall’entrata in vigore della presente legge gli istituti necessari per l’esecuzione del collocamento (art. 15) e della privazione della libertà (art. 27).
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