Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 29 Internationales Privatrecht
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 29 Diritto internazionale privato

291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

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Art. 189

1 Der Entscheid ergeht nach dem Verfahren und in der Form, welche die Parteien vereinbart haben.

2 Fehlt eine solche Vereinbarung, so wird er mit Stimmenmehrheit gefällt oder, falls sich keine Stimmenmehrheit ergibt, durch die Präsidentin oder den Präsidenten158 des Schiedsgerichts. Der Entscheid ist schriftlich abzufassen, zu begründen, zu datieren und zu unterzeichnen. Es genügt die Unterschrift der Präsidentin oder des Präsidenten.

158 Ausdruck gemäss Ziff. 1 des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 4179; BBl 2018 7163). Diese Änd. wurde in der in der AS genannten Bestimmung vorgenommen.

Art. 190a

1 Una parte può chiedere la revisione di un lodo se:

a.
ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella procedura precedente nonostante abbia usato la dovuta attenzione, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la pronuncia del lodo;
b.
da un procedimento penale risulta che il lodo a lei sfavorevole è stato influenzato da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;
c.
nonostante sia stata usata la dovuta attenzione, un motivo di ricusa ai sensi dell’articolo 180 capoverso 1 lettera c è stato scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento arbitrale e non si dispone di un altro rimedio giuridico.

2 La domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione. Dopo dieci anni dal passaggio in giudicato del lodo, la revisione non può più essere chiesta, salvo nel caso di cui al capoverso 1 lettera b.

154 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.