Ist die beschränkte persönliche Haftung oder die Nachschusspflicht der Genossenschafter keine solidarische, so findet ein zusätzliches Verteilungsverfahren nach Artikel 17 nicht statt. Für die Aufstellung des endgültigen Verteilungsplanes gilt Artikel 19 sinngemäss; eine Verlegung des Fehlbetrages nach Absatz 1 Satz 3 unterbleibt.
Se la responsabilità personale limitata o l’obbligo di eseguire versamenti suppletivi non hanno carattere solidale, non si procede al riparto complementare previsto dall’articolo 17. L’articolo 19 è applicabile per analogia all’allestimento del prospetto definitivo dei contributi ma non si procede al riparto dell’importo mancante previsto dall’ultimo periodo del primo capoverso.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.