1 Rang und Höhe der im Lastenverzeichnis aufgeführten Pfandforderungen können von demjenigen, der dazu im Lastenbereinigungsverfahren Gelegenheit hatte, bei der Verteilung nicht mehr angefochten werden.
2 Nahmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so wirkt eine Bestreitung und gerichtliche Anfechtung des Lastenverzeichnisses nicht zugunsten derjenigen Gruppengläubiger, welche die Last nicht bestritten haben.
1 Il grado e l’importo di crediti pignoratizi iscritti nell’elenco degli oneri non possono più essere contestati nello stadio di ripartizione da chi ebbe occasione di impugnarli nel procedimento di appuramento dell’elenco degli oneri.
2 Se più creditori partecipano al pignoramento, la contestazione dell’elenco degli oneri e il procedimento giudiziario che ne seguì non sono produttivi di effetti nei confronti dei creditori, che non hanno impugnato l’onere.
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