Sind die Akten spruchreif, so verfügt das IGE, dass die Verlängerung der Schutzdauer:
Quando gli atti lo consentono, l’IPI decide che la proroga della durata di protezione:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.