Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf bezahlte Ferien von fünf Wochen im Jahr. Der Ferienanspruch erhöht sich auf sechs Wochen vom 40. Altersjahr an oder nach zehnjähriger Dienstzeit beim gleichen Arbeitgeber.
Il lavoratore ha diritto a cinque settimane di vacanze pagate all’anno. La durata delle vacanze è aumentata a sei settimane per i lavoratori che hanno compiuto quarant’anni o dieci anni di servizio presso il medesimo datore di lavoro.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.