Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

221.215.324.1 Verordnung vom 16. Januar 1985 über den Normalarbeitsvertrag für die Erzieher in Heimen und Internaten

221.215.324.1 Ordinanza del 16 gennaio 1985 concernente un contratto normale di lavoro per gli educatori negli istituti e nei convitti

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Art. 15 Ferien

Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf bezahlte Ferien von fünf Wochen im Jahr. Der Ferienanspruch erhöht sich auf sechs Wochen vom 40. Altersjahr an oder nach zehnjähriger Dienstzeit beim gleichen Arbeitgeber.

Art. 15 Vacanze

Il lavoratore ha diritto a cinque settimane di vacanze pagate all’anno. La durata delle vacanze è aumentata a sei settimane per i lavoratori che hanno compiuto quarant’anni o dieci anni di servizio presso il medesimo datore di lavoro.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.