Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

221.213.2 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1985 über die landwirtschaftliche Pacht (LPG)

221.213.2 Legge federale del 4 ottobre 1985 sull'affitto agricolo (LAAgr)

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Art. 61

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

Datum des Inkrafttretens: 20. Oktober 198659;
Art. 36–46, 54 Absatz 1 viertes und fünftes Lemma und 59 Ziffer 4: 25. Februar 198760

59 BRB vom 2. Juni 1986

60 V vom 11. Febr. 1987 (AS 1987 405)

Art. 60a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 20 giugno 2003

1 I contratti daffitto relativi ad aziende agricole che non soddisfano più le esigenze quanto alla dimensione minima (art. 1 cpv. 1 lett. b) rimangono in vigore come tali per la durata legale dell’affitto o per la durata più lunga stabilita nel contratto oppure per la durata dell’affitto protratto giudizialmente.

2 Se un siffatto contratto è disdetto per la fine della durata dellaffitto e laffittuario chiede la protrazione giudiziale, lintenzione del locatore di affittare lazienda particella per particella non impedisce che si possa ragionevolmente pretendere da lui la protrazione dellaffitto.

56 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4127; FF 2002 4208).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.