Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 958f E. Führung und Aufbewahrung der Geschäftsbücher

1 Die Geschäftsbücher und die Buchungsbelege sowie der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht sind während zehn Jahren aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Ablauf des Geschäftsjahres.

2 Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht sind schriftlich und unterzeichnet aufzubewahren.

3 Die Geschäftsbücher und die Buchungsbelege können auf Papier, elektronisch oder in vergleichbarer Weise aufbewahrt werden, soweit dadurch die Übereinstimmung mit den zugrunde liegenden Geschäftsvorfällen und Sachverhalten gewährleistet ist und wenn sie jederzeit wieder lesbar gemacht werden können.

4 Der Bundesrat erlässt die Vorschriften über die zu führenden Geschäftsbücher, die Grundsätze zu deren Führung und Aufbewahrung sowie über die verwendbaren Informationsträger.

Art. 959a II. Articolazione minima

1 Negli attivi del bilancio devono figurare, in ordine di liquidità decrescente, separatamente e nella sequenza qui appresso, almeno le poste seguenti:

1.
attivo circolante:
a.
liquidità e attivi quotati in borsa detenuti a breve termine,
b.
crediti da forniture e prestazioni,
c.
altri crediti a breve termine,
d.
scorte e prestazioni di servizi non fatturate,
e.
ratei e risconti attivi;
2.
attivo fisso:
a.
immobilizzazioni finanziarie,
b.
partecipazioni,
c.
immobilizzazioni materiali,
d.
immobilizzazioni immateriali,
e.
capitale sociale o capitale della fondazione non versato.

2 Nei passivi del bilancio devono figurare, in ordine di esigibilità decrescente, separatamente e nella sequenza qui appresso, almeno le poste seguenti:

1.
capitale di terzi a breve termine:
a.
debiti per forniture e prestazioni,
b.
debiti onerosi a breve termine,
c.
altri debiti a breve termine,
d.
ratei e risconti passivi;
2.
capitale di terzi a lungo termine:
a.
debiti onerosi a lungo termine,
b.
altri debiti a lungo termine,
c.
accantonamenti e poste analoghe previste dalla legge;
3.
capitale proprio:
a.
capitale sociale o capitale della fondazione, se del caso suddiviso per categoria di diritti di partecipazione,
b.
riserva legale da capitale,
c.
riserva legale da utili,
d.781
riserve facoltative da utili,
e.782
proprie quote del capitale, da iscriversi quale posta negativa,
f.783
utile o perdita riportati, da iscriversi quale posta negativa,
g.784
utile o perdita dell’esercizio, da iscriversi quale posta negativa.

3 Il bilancio o l’allegato devono contenere altre poste qualora ciò sia importante ai fini della valutazione della situazione patrimoniale o finanziaria da parte di terzi o usuale nel settore d’attività dell’impresa.

4 I crediti e i debiti nei confronti dei partecipanti diretti o indiretti, degli organi e delle imprese nelle quali è detenuta direttamente o indirettamente una partecipazione devono essere indicati separatamente nel bilancio o nell’allegato.

781 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

782 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

783 Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

784 Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.