Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 858 1. …

714 Aufgehoben durch Ziff. I 3 des BG vom 23. Dez. 2011 (Rechnungslegungsrecht), mit Wirkung seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6679; BBl 2008 1589).

Art. 860 3. Obbligo di formare un fondo di riserva e di accrescerlo

1 Qualora l’utile dell’esercizio non vada ad aumentare il patrimonio sociale, sopra di esso dev’essere annualmente prelevato un ventesimo per formare un fondo di riserva. Questo prelevamento dev’essere continuato per almeno 20 anni; se esistono certificati di quota, il prelevamento dev’essere in ogni caso continuato fino a che il fondo abbia raggiunto un quinto del capitale sociale.

2 Lo statuto può disporre che il fondo di riserva sia alimentato in misura maggiore.

3 In quanto il fondo di riserva non superi la metà del patrimonio sociale restante o, se esistono certificati di quota, la metà del capitale sociale, esso può essere adoperato solo per riparare a perdite o per prendere misure che in tempi di cattivo andamento degli affari rendano possibile il conseguimento del fine sociale.

4 ...717

717 Abrogato dall’all. n. II 1 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.