Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 855 I. Stimmrecht

Die Rechte, die den Genossenschaftern in den Angelegenheiten der Genossenschaft, insbesondere in Bezug auf die Führung der genossenschaftlichen Geschäfte und die Förderung der Genossenschaft zustehen, werden durch die Teilnahme an der Generalversammlung oder in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen durch schriftliche Stimmabgabe (Urabstimmung) ausgeübt.

Art. 857 2. Ragguagli

1 I soci sono in diritto di richiamare l’attenzione dell’ufficio di revisione sulle partite dubbie e di chiedere i necessari schiarimenti.

2 L’ispezione dei libri e della corrispondenza è loro concessa soltanto dietro espressa autorizzazione dell’assemblea generale o dietro decisione dell’amministrazione ed a condizione che sia salvaguardato il segreto degli affari.

3 Il giudice può ordinare che la società dia al socio, mediante estratto autenticato dei libri o della corrispondenza, informazioni su fatti determinati importanti per l’esercizio del diritto di controllo. L’ordinanza non deve compromettere gl’interessi della società.

4 Il diritto di controllo dei soci non potrà essere tolto o menomato né dallo statuto né dalle deliberazioni d’un organo sociale.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.