Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 844 III. Kündigungsfrist und Zeitpunkt des Austrittes

1 Der Austritt kann nur auf Schluss des Geschäftsjahres und unter Beobachtung einer einjährigen Kündigungsfrist stattfinden.

2 Den Statuten bleibt vorbehalten, eine kürzere Kündigungsfrist vorzuschreiben und den Austritt auch im Laufe des Geschäftsjahres zu gestatten.

Art. 846 B. Esclusione

1 Lo statuto può stabilire i motivi per i quali un socio può essere escluso.

2 Inoltre un socio può sempre essere escluso per motivi gravi.

3 L’esclusione è deliberata dall’assemblea generale. Lo statuto può attribuire siffatta competenza all’amministrazione, nel qual caso il socio escluso ha il diritto di ricorrere all’assemblea generale. Il socio escluso ha la facoltà di contestare l’esclusione davanti al giudice entro il termine di tre mesi.

4 Esso può essere tenuto al pagamento di un’equa indennità alle stesse condizioni che in caso di libero recesso.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.