Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 789a 4. Nutzniessung

1 Für die Bestellung einer Nutzniessung an einem Stammanteil sind die Vorschriften über die Übertragung der Stammanteile entsprechend anwendbar.

2 Schliessen die Statuten die Abtretung aus, so ist auch die Bestellung einer Nutzniessung an den Stammanteilen ausgeschlossen.

Art. 790 III. Libro delle quote

1 La società tiene un libro delle quote sociali. Lo tiene in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.673

2 Nel libro delle quote sono iscritti:

1.
il nome e l’indirizzo dei soci;
2.
il numero, il valore nominale e le eventuali categorie delle quote sociali di ciascun socio;
3.
il nome e l’indirizzo degli usufruttuari;
4.
il nome e l’indirizzo dei creditori pignoratizi.

3 I soci che non sono autorizzati a esercitare il diritto di voto e i diritti ad esso connessi devono essere designati soci senza diritto di voto.

4 Ciascun socio ha diritto di consultare il libro delle quote.

5 I documenti giustificativi su cui si fonda l’iscrizione devono essere conservati per dieci anni a contare dalla cancellazione della persona dal libro delle quote.674

673 Per. introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

674 Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.