Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 776 I. Gesetzlich vorgeschriebener Inhalt

Die Statuten müssen Bestimmungen enthalten über:

1.
die Firma und den Sitz der Gesellschaft;
2.
den Zweck der Gesellschaft;
3.
die Höhe des Stammkapitals sowie die Anzahl und den Nennwert der Stammanteile;
4.657
die Form der Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Gesellschafter.

657 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

Art. 777 I. Atto costitutivo

1 La società è costituita con un atto pubblico nel quale i promotori dichiarano di costituire una società a garanzia limitata, ne stabiliscono lo statuto e ne designano gli organi.

2 In questo atto costitutivo i promotori sottoscrivono le quote sociali e accertano che:

1.
tutte le quote sociali sono state validamente sottoscritte;
2.
i conferimenti corrispondono al prezzo totale di emissione;
3.662
al momento della firma dell’atto costitutivo, i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge e dallo statuto;
4.
accettano l’obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie;
5.663
non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

662 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

663 Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio) (RU 2020 957; FF 2015 2849). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.