Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 734e VI. Tätigkeiten bei anderen Unternehmen

1 Der Vergütungsbericht nennt die Funktionen der Mitglieder des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung und des Beirats in anderen Unternehmen gemäss Artikel 626 Absatz 2 Ziffer 1.

2 Die Angaben umfassen den Namen des Mitglieds, die Bezeichnung des Unternehmens und die ausgeübte Funktion.

Art. 735 I. Retribuzioni

1 L’assemblea generale vota sulle retribuzioni che il consiglio d’amministrazione, la direzione e il consiglio consultivo percepiscono direttamente o indirettamente dalla società.

2 Lo statuto disciplina i dettagli del voto. Può disciplinare il modo di procedere nel caso in cui l’assemblea generale rifiuti di approvare le retribuzioni.

3 Devono essere rispettate le seguenti regole:

1.
l’assemblea generale vota annualmente sulle retribuzioni;
2.
l’assemblea generale vota separatamente sugli importi totali delle retribuzioni del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
3.
il voto dell’assemblea generale ha carattere vincolante;
4.
in caso di voto a titolo prospettivo sulle retribuzioni variabili, la relazione sulle retribuzioni deve essere sottoposta al voto consultivo dell’assemblea generale.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.