Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 1094 e. Übergang der Deckung

Das Recht des Ausstellungsortes bestimmt, ob der Inhaber eines gezogenen Wechsels die seiner Ausstellung zugrunde liegende Forderung erwirbt.

Art. 1096 1. Requisiti

Il vaglia cambiario o pagherò cambiario o cambiale propria contiene:

1.
la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2.
la promessa incondizionata di pagare una somma determinata;
3.
l’indicazione della scadenza;
4.
l’indicazione del luogo di pagamento;
5.
il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento;
6.
l’indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;
7.
la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.