Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 1035 b. Zuständigkeit

Der Protest muss durch eine hierzu ermächtigte Urkundsperson oder Amtsstelle erhoben werden.

Art. 1037 d. Forma

1 Il protesto dev’essere steso sopra un foglio separato, che è aggiunto alla cambiale.

2 Se il protesto è levato su presentazione di più esemplari della medesima cambiale o su presentazione dell’originale e di una copia, basta aggiungere il protesto ad uno degli esemplari o all’originale della cambiale.

3 Menzione dev’essere fatta di questa operazione sugli altri esemplari o sulla copia.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.