Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 21 Zivilgesetzbuch
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 21 Codice civile

211.423.1 Verordnung vom 30. Oktober 1917 betreffend die Viehverpfändung

211.423.1 Regolamento del 30 ottobre 1917 concernente il pegno sul bestiame

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Art. 3744

Art. 36

1 Nel caso dell’articolo 12, l’ufficio della nuova stazione ordinaria del bestiame impegnato comunica la nuova iscrizione al creditore pignoratizio.

2 Nel caso dell’articolo 13 l’ufficio della stazione ordinaria del bestiame impegnato comunica il rinnovo d’iscrizione o la cancellazione al pignorante ed al debitore che non sia pignorante.

 

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