Das Verschreibungsamt des ordentlichen Standortes der Pfandsache löscht den Eintrag in den Fällen der Artikel 12 Absatz 4 und 13 Absatz 2.
L’ufficio della stazione ordinaria del bestiame impegnato cancella l’iscrizione nei casi degli articoli 12 capoverso 4, e 13 capoverso 2.
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