Dieses Reglement regelt die Information der Öffentlichkeit über die Tätigkeit des Bundesverwaltungsgerichts.
Il presente regolamento disciplina l’informazione del pubblico in merito all’attività del Tribunale amministrativo federale (Tribunale).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.