Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali

172.220.142.2 Vorsorgereglement vom 3. Dezember 2007 des Vorsorgewerks ETH-Bereich für die Professorinnen und Professoren der ETH (VR-ETH 2)

172.220.142.2 Regolamento di previdenza del 3 dicembre 2007 della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF (RP-PF 2)

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Art. 54 Altersguthaben einer invaliden Person

1 Das Altersguthaben der invaliden Person wird dem Rentenanspruch entsprechend in einen aktiven und einen passiven Teil aufgeteilt.

2 Der passive Teil des Altersguthabens wird im Hinblick auf eine Wiedereingliederung durch diejenigen jährlichen Altersgutschriften gemäss Artikel 24 geäufnet, die sich ergeben hätten, wenn die versicherte Person nicht invalid geworden wäre; massgebend dafür ist der versicherte Verdienst bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, die zur Invalidität geführt hat. Allfällige Teuerungsausgleiche bis zum Beginn des Anspruchs auf die Invalidenrente werden berücksichtigt.

3 Im Falle einer Wiedereingliederung entspricht die Austrittsleistung demjenigen Teil des gemäss Absatz 2 gebildeten Altersguthabens, der durch das Erlöschen des Anspruchs auf die Invalidenrente wieder aktiv wird; bei Scheidung vorbehalten ist Artikel 99 Absatz 3 erster Satz.75

75 Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des PO ETH vom 1. Dez. 2016, vom ETH-Rat genehmigt am 7. Dez. 2016 und vom BR genehmigt am 10. Mai 2017 und in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2017 3301).

Art. 54 Avere di vecchiaia di una persona invalida

1 L’avere di vecchiaia di una persona invalida è ripartito in una parte attiva e in una parte passiva corrispondenti al diritto alla rendita.

2 In vista di un reinserimento la parte passiva dell’avere di vecchiaia della persona assicurata è aumentata in ragione degli accrediti annui di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24 che le sarebbero stati accordati se non fosse divenuta invalida; è determinante in questo caso il guadagno assicurato al momento in cui è subentrata l’incapacità al lavoro che ha portato all’invalidità. Eventuali compensazioni del rincaro fino alla nascita del diritto alla rendita di invalidità sono prese in considerazione.

3 In caso di reinserimento la prestazione di uscita corrisponde alla parte dell’avere di vecchiaia costituito secondo il capoverso 2 che diviene nuovamente attiva con l’estinzione del diritto alla rendita di invalidità; in caso di divorzio è fatto salvo l’articolo 99 capoverso 3 primo periodo.75

75 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OP PF del 1° dic. 2016, approvata dal Consiglio dei PF il 7 dic. 2016 e dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3301).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.