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172.220.141.1 Vorsorgereglement vom 15. Juni 2007 für die Angestellten und die Rentenbeziehenden des Vorsorgewerks Bund (VRAB)

172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)

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Art. 64

1 Wird das Arbeitsverhältnis einer versicherten Person gemäss den arbeitsrechtlichen Bestimmungen nach Sozialplan beendet, so entsteht ein Anspruch auf eine lebenslängliche Altersrente und eine vom Arbeitgeber vollständig finanzierte Überbrückungsrente gemäss Artikel 61.

2 Hat die versicherte Person bei Beginn des Anspruchs auf Altersleistungen das 60., aber noch nicht das 63. Altersjahr vollendet, so erhält sie die Altersrente, die ihr im Falle der Pensionierung bei Vollendung des 63. Altersjahres zustünde. Als Altersguthaben werden angerechnet:

a.
das Altersguthaben nach Artikel 36, das die versicherte Person bis zum Beginn des Anspruchs auf Altersleistungen erworben hat; und
b.
die Summe der Altersgutschriften nach Artikel 24 ab Beginn des Anspruchs auf Altersleistungen bis zur Vollendung des 63. Altersjahres; massgebend für die Höhe der Altersgutschriften ist der versicherte Verdienst unmittelbar vor Beginn des Anspruchs auf Altersleistungen.

3 Hat die versicherte Person bei Beginn des Anspruchs auf Altersleistungen das 63. Altersjahr vollendet, so erhält sie die Altersrente nach Artikel 39.

4 Ein Sondersparguthaben kann zur Erhöhung der nach Absatz 2 und 3 festgelegten Altersrente verwendet werden. Das Altersguthaben und ein Sondersparguthaben können in Anwendung von Artikel 40 als einmalige Kapitalabfindung bezogen werden.

5 Der Arbeitgeber überweist PUBLICA das für die Finanzierung der Altersrente nach Absatz 2 und der Überbrückungsrente notwendige Deckungskapital.137

135 Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des POB vom 21. Okt. 2014, vom BR genehmigt am 5. Dez. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4569).

136 Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des POB vom 17. und 26. Nov. 2020, vom BR genehmigt am 4. Dez. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5903).

137 Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des POB vom 17. und 26. Nov. 2020, vom BR genehmigt am 4. Dez. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5903).

Art. 64

1 Se il rapporto di lavoro con una persona assicurata cessa conformemente alle disposizioni di diritto del lavoro secondo il piano sociale, nasce il diritto a una rendita di vecchiaia vitalizia e a una rendita transitoria ai sensi dell’articolo 61 finanziata integralmente dal datore di lavoro.

2 Se al momento della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia ha compiuto il 60° anno di età, ma non ancora il 63°, la persona assicurata riceve la rendita di vecchiaia che le spetterebbe in caso di pensionamento al compimento del 63° anno di età. Sono computati come avere di vecchiaia:

a.
l’avere di vecchiaia ai sensi dell’articolo 36 che la persona assicurata ha acquisito fino alla nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia; e
b.
la somma degli accrediti di vecchiaia secondo l’articolo 24 a contare dalla nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia fino al compimento del 63° anno di età. Ai fini dell’entità degli accrediti di vecchiaia è determinante il guadagno assicurato immediatamente prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia.

3 Se ha compiuto il 63° anno di età nel momento in cui è nato il diritto alle prestazioni di vecchiaia, la persona assicurata percepisce una rendita di vecchiaia ai sensi dell’articolo 39.

4 Un avere di risparmio speciale può essere impiegato per aumentare la rendita di vecchiaia stabilita nei capoversi 2 e 3. L’avere di vecchiaia e un avere di risparmio speciale possono essere prelevati sotto forma di liquidazione unica in capitale in applicazione dell’articolo 40.

5 Il datore di lavoro trasferisce a PUBLICA il capitale di copertura necessario per il finanziamento della rendita di vecchiaia di cui al capoverso 2 e della rendita transitoria.137

135 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 21 ott. 2014, approvata dal CF il 5 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4569).

136 Introdotto dal n. I della Dec. dell’OPC del 17 e 26 nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5903).

137 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 17 e 26 nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5903).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.