Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali

172.220.113.43 Verordnung des ETH-Rates vom 11. April 2002 über den Ersatz von Auslagen im ETH-Bereich

172.220.113.43 Ordinanza del Consiglio dei PF dell' 11 aprile 2002 sul rimborso delle spese nel settore dei PF

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Art. 5 Flüge

1 Grundsätzlich ist das günstigste Angebot zu wählen.

2 Bei Europa- und Langstreckenflügen gilt der Standard «Economy» als Norm. Bei Interkontinentalflügen kann im Einzelfall «Business» bewilligt werden.

3 Mitglieder der Geschäftsleitungen können «Business» fliegen.

4 Inlandflüge sind nur in Ausnahmesituationen zu benützen.

Art. 5 Trasferte in aereo

1 In linea di principio si deve scegliere l’offerta più conveniente.

2 Di norma per i voli europei e intercontinentali è rimborsato il biglietto d’aereo per la classe economica. Per i voli intercontinentali può essere accordata in determinati casi la classe «Business».

3 I membri della direzione possono volare in classe «Business».

4 Il ricorso a voli nazionali è ammesso solo in casi eccezionali.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.