Diese Verordnung gilt für Angestellte in Funktionen nach Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe b BPV in den Fassungen AS 2007 2871, 2008 2181, 2009 6417, die ab dem 1. August 2015 den Vorruhestandsurlaub antreten.
La presente ordinanza si applica agli impiegati che svolgono funzioni di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettera b OPers nelle versioni RU 2007 2871, 2008 2181, 2009 6417 che usufruiscono del congedo di prepensionamento dal 1° agosto 2015.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.