Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali

172.220.111.31 Verordnung des EFD vom 6. Dezember 2001 zur Bundespersonalverordnung (VBPV)

172.220.111.31 Ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers)

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Art. 41 Spesen

(Art. 72 BPV)

1 Vergütet werden die Auslagen, die der angestellten Person aufgrund ihres beruflichen Einsatzes ausserhalb eines Umkreises von zehn Kilometer Luftdistanz von ihrem Arbeits- und Wohnort entstehen, soweit nicht Dritte oder eine andere Abrechnungsstelle des Bundes dafür aufkommen oder sie durch den Arbeitgeber direkt beglichen werden.78

1bis Die Auslagen für die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel bei beruflichen Einsätzen können auch dann geltend gemacht werden, wenn der Einsatz innerhalb eines Umkreises von zehn Kilometer Luftdistanz vom Arbeits- und Wohnort der angestellten Person stattfindet.79

2 Teilzeitbeschäftigte erhalten die gleichen Vergütungen wie Vollzeitbeschäftigte.

78 Fassung gemäss Ziff. I der V des EFD vom 12. Juni 2015, in Kraft seit 1. Aug. 2015 (AS 2015 2249).

79 Eingefügt durch Ziff. I der V des EFD vom 31. Mai 2013 (AS 2013 1605). Fassung gemäss Ziff. I der V des EFD vom 12. Juni 2015, in Kraft seit 1. Aug. 2015 (AS 2015 2249).

Art. 42 Viaggi di servizio

(art. 72 cpv. 2 lett. a e b OPers)82

1 Per i viaggi di servizio si utilizzano di massima i mezzi di trasporto pubblici oppure i veicoli a motore appartenenti alla Confederazione.

2 L’utilizzo di veicoli a motore privati può essere autorizzato se ne risulta un notevole risparmio di tempo o denaro e se non sono disponibili veicoli della Confederazione.

3 In casi giustificati il servizio competente può rilasciare un’autorizzazione generale per l’utilizzo di un veicolo a motore privato per viaggi di servizio. L’autorizzazione è limitata a un anno. Se per motivi di servizio l’impiegato ha costantemente bisogno di utilizzare un veicolo a motore privato, l’autorizzazione può essere rilasciata per un periodo più lungo.83

4 I viaggi in aereo possono essere autorizzati se la loro durata è inferiore a quella del viaggio in treno e se:

a.
la durata del viaggio in treno è di almeno 6 ore; oppure
b.
la durata del viaggio in treno è inferiore a 6 ore, ma con il treno si renderebbero necessari uno o più pernottamenti supplementari.84

5 D’intesa con l’UFPER, la Centrale viaggi della Confederazione (CVC) stabilisce la durata determinante dei viaggi di servizio in treno con partenza da Berna verso le maggiori destinazioni europee. L’UFPER pubblica la relativa lista sulla sua pagina Intranet.85

6 In casi giustificati il servizio competente può autorizzare un viaggio in aereo al posto di un viaggio in treno. A tale scopo, tiene conto della conciliabilità tra famiglia e lavoro e di eventuali pregiudizi alla salute di chi viaggia, nonché delle esigenze aziendali.86

82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4515).

83 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4515).

84 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 5 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2225).

85 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 5 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2225).

86 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 5 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2225).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.