1 Diese Verordnung regelt die Akkreditierung der Medienschaffenden für das Medienzentrum Bundeshaus (Medienzentrum) und die Zutrittsberechtigung zum Medienzentrum.
2 Sie gilt nicht für Vertreterinnen und Vertreter ausländischer Medien; ihre Akkreditierung wird vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten geregelt.
1 La presente ordinanza disciplina l’accreditamento dei giornalisti presso il Centro media di Palazzo federale (Centro media) e l’autorizzazione d’accesso al Centro media.
2 La presente ordinanza non si applica ai rappresentanti dei media esteri; il loro accreditamento è disciplinato dal Dipartimento federale degli affari esteri.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.