Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali

171.115 Verordnung der Bundesversammlung vom 3. Oktober 2003 zum Parlamentsgesetz und über die Parlamentsverwaltung (Parlamentsverwaltungsverordnung, ParlVV)

171.115 Ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003 relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl)

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Art. 16b Daten und Datenschutz

1 Wer einen Dauerausweis beantragen will, hat der Autorisierungsstelle folgende Daten zu liefern:

a.
Name und Vorname;
b.
Funktion;
c.
Adresse;
d.
AHV-Nummer;
e.
Foto.

2 Diese Daten werden von den entsprechenden Autorisierungsstellen auf ihre Richtigkeit überprüft.

3 Wer einen Tagesausweis beantragen will, hat dem für die Sicherheit zuständigen Dienst folgende Daten zu liefern:

a.
Name und Vorname;
b.
Adresse;
c.
Nummer eines amtlichen Ausweises oder eines Personalausweises des Bundes.

4 Die Daten nach den Absätzen 1 und 3 werden vom für die Sicherheit zuständigen Dienst aufbewahrt:

a.
im Falle eines Dauerausweises: für die Dauer der Zutrittsberechtigung sowie ein Jahr lang über deren Erlöschen hinaus;
b.
im Falle des Tagesausweises: ein Jahr lang.

5 Zugang zu den Datensammlungen hat nur der für die Sicherheit zuständige Dienst.

6 Die Daten über Personenbewegungen im Parlamentsgebäude werden nicht ausgewertet, es sei denn im Falle einer Notsituation. Sie werden spätestens 30 Tage nach ihrer Erhebung gelöscht.

7 Die Generalsekretärin oder der Generalsekretär der Bundesversammlung kann für das Personal der Parlamentsdienste eine anderweitige Nutzung des Dauerausweises gestatten, insbesondere für die Erfassung der Arbeitszeit.

Art. 16b Dati e protezione dei dati

1 Chi intende chiedere una tessera di accesso permanente è tenuto a fornire al centro di autorizzazione i dati seguenti:

a.
cognome e nome;
b.
funzione;
c.
indirizzo;
d.
numero AVS;
e.
fotografia.

2 I centri di autorizzazione verificano l’esattezza dei dati di cui al capoverso 1.

3 Chi intende chiedere una tessera di accesso giornaliera è tenuto a fornire al servizio incaricato della sicurezza i dati seguenti:

a.
cognome e nome;
b.
indirizzo;
c.
numero di un documento di legittimazione ufficiale o di una tessera di legittimazione del personale della Confederazione.

4 I dati di cui ai capoversi 1 e 3 sono conservati dal servizio incaricato della sicurezza:

a.
per la durata dell’autorizzazione di accesso e per un anno a decorrere dalla scadenza della stessa, in caso di tessere di accesso permanenti;
b.
per un anno, in caso di tessere di accesso giornaliere.

5 Solo il servizio incaricato della sicurezza ha accesso ai dati raccolti.

6 I dati relativi agli spostamenti delle persone nel Palazzo del Parlamento non sono elaborati, tranne che in casi di emergenza. Sono cancellati al più tardi 30 giorni dopo essere stati rilevati.

7 Il segretario generale dell’Assemblea federale può permettere che la tessera di accesso del personale dei Servizi del Parlamento sia impiegata per altri scopi, in particolare per la registrazione delle ore lavorative.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.