(Art. 9, 11, 12 und 13 BGA)
1 Einsichtnahme in das Archivgut kann mündlich oder schriftlich verlangt werden.
2 Gesuche um Einsichtnahme während der Schutzfrist müssen schriftlich begründet werden.
3 Bei Gesuchen um Einsichtnahme in Unterlagen, welche noch der Schutzfrist unterliegen, ist gegebenenfalls der Nachweis zu erbringen, dass sie bereits der Öffentlichkeit zugänglich waren, sofern die öffentliche Zugänglichkeit nicht gesetzlich geregelt ist.
(art. 9, 11, 12 e 13 LAr)
1 La consultazione degli archivi può essere richiesta oralmente o per scritto.
2 Le richieste di consultazione durante il termine di protezione devono essere motivate per scritto.
3 Nel caso di richieste di consultazione di documenti soggetti ancora al termine di protezione occorre se del caso provare che essi erano già accessibili al pubblico, sempre che l’accesso al pubblico non sia disciplinato per legge.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.