Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 15 Grundrechte
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 15 Diritti fondamentali

152.11 Verordnung vom 8. September 1999 zum Bundesgesetz über die Archivierung (Archivierungsverordnung, VBGA)

152.11 Ordinanza dell' 8 settembre 1999 relativa alla legge federale sull'archiviazione (Ordinanza sull'archiviazione, OLAr)

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Art. 13 Berechnung der Schutzfrist

(Art. 10 BGA)

1 Die Schutzfrist gilt in der Regel für ein ganzes Dossier oder Geschäft.

2 Massgebend für die Berechnung der Schutzfrist ist das Jahresdatum des jüngsten Dokumentes. Nachträglich beigefügte Dokumente, die für den Geschäftsvorgang keine relevanten Informationen enthalten, zählen für die Fristenberechnung nicht.

3 Die zuständige Behörde kann Unterlagen freigeben, obschon diese noch in die Schutzfrist hineinreichen, wenn:

a.
das Schwergewicht der Nachforschung auf Dokumenten liegt, deren Datum sich ausserhalb der Schutzfrist befindet;
b.
die kontextbezogene Quellenkritik Einsicht in die Gesamtheit der Unterlagen verlangt.

Art. 13 Calcolo del termine di protezione

(art. 10 LAr)

1 Il termine di protezione si applica di principio ad un intero fascicolo o a un’intera pratica.

2 Determinante per il calcolo del termine di protezione è l’anno del documento più recente. I documenti allegati in seguito, che non contengono informazioni rilevanti per l’avanzamento della pratica, non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo del termine.

3 L’autorità competente può autorizzare a consultare fascicoli o pratiche per i quali il termine di protezione non è ancora scaduto:

a.
se la ricerca si concentra su documenti che non sono più soggetti al termine di protezione; oppure
b.
se la critica contestuale delle fonti richiede la consultazione di tutti i documenti.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.