Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.226 Verfassung des Kantons Graubünden, vom 14. September 2003

131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

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Art. 101

1 Die Verfassung kann jederzeit ganz oder teilweise revidiert werden.

2 Eine Teilrevision kann eine einzelne Bestimmung oder mehrere sachlich zusammenhängende Bestimmungen umfassen.

3 Das Volk entscheidet aufgrund einer Volksinitiative oder eines Beschlusses des Grossen Rates, ob eine Totalrevision der Verfassung einzuleiten sei.

4 Bei einer Totalrevision kann die Verfassungsvorlage anstelle einer Variante gemäss Artikel 19 eine oder mehrere Varianten enthalten, über die vorgängig oder gleichzeitig gesondert abzustimmen ist.

Art. 101

1 La Costituzione cantonale può essere sottoposta in qualsiasi momento a revisione totale o parziale.

2 Una revisione parziale può avere per oggetto una sola disposizione o più disposizioni tra loro materialmente connesse.

3 L’avvio di una revisione totale della Costituzione cantonale è deciso dal Popolo a seguito di un’iniziativa popolare o di un decreto del Gran Consiglio.

4 In caso di una revisione totale il progetto costituzionale può contenere, al posto di una variante giusta l’articolo 19, una o più varianti sulle quali va votato in modo separato, precedentemente o contemporaneamente.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.