Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.224.1 Verfassung des Kantons Appenzell A. Rh., vom 30. April 1995

131.224.1 Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, del 30 aprile 1995

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Art. 41 c. Familie, Jugend und Betagte

1 Kanton und Gemeinden unterstützen Familien und andere Lebensgemeinschaften mit Kindern in der Erfüllung ihrer Aufgaben; sie können die Schaffung geeigneter Bedingungen für die Betreuung von Kindern unterstützen.

2 Sie nehmen sich in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen der Anliegen und Bedürfnisse der Jugend und der Betagten an.

Art. 41 c. Famiglia, giovani e anziani

1 Il Cantone e i Comuni sostengono le famiglie e altre comunioni di vita nell’adempimento dei loro compiti verso i figli; possono sostenere la creazione di condizioni appropriate alla cura dei figli.

2 Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con altre organizzazioni, si occupano altresì dei problemi e dei bisogni dei giovani e degli anziani.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.