Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.224.1 Verfassung des Kantons Appenzell A. Rh., vom 30. April 1995

131.224.1 Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, del 30 aprile 1995

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Art. 33 Wasser, Energie, Abfall a. Wasser


1 Kanton und Gemeinden sichern die Wasserversorgung und setzen sich für eine sparsame Verwendung des Wassers ein.

2 Sie wirken auf eine möglichst geringe Belastung des Wassers hin und sorgen für eine umweltgerechte Reinigung der Abwässer.

Art. 33 Acqua, energia, rifiuti a. Acqua


1 Il Cantone e i Comuni assicurano l’approvvigionamento idrico e s’impegnano per un’utilizzazione parsimoniosa dell’acqua.

2 Essi si adoperano per mantenere quanto basso possibile l’aggravio ambientale alle acque e provvedono a una depurazione delle acque luride in sintonia con l’ambiente.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.